La legge 107 del 2024 va applicata integralmente. L’articolo 3, comma 10 della legge 107, non ammette eccezioni o peggio omissioni: quando ad un cittadino non viene garantita una prestazione sanitaria in una struttura pubblica nei tempi prescritti, lo stesso non deve sostenere extra costi, che non siano il ticket, qualora dovuto, per effettuare una visita intramoenia o presso una struttura privata convenzionata, che devono essere prenotate e pagate per conto del cittadino dalla stessa Asl.



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